Integratori

Prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta

 

Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa di settore - Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Questa li classifica come “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonti concentrate di nutrienti o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico che servono a integrare la normale dieta.

Gli integratori alimentari vengono commercializzati sotto forma di “dosi”, ad esempio come pillole, compresse, capsule o liquidi in dosi misurate, ecc.

Gli integratori possono essere usati per correggere carenze nutrizionali o mantenere un adeguato apporto di determinati nutrienti. Tuttavia, in alcuni casi, l'eccessiva assunzione di vitamine e minerali può essere dannosa o causare effetti indesiderati; è pertanto necessario stabilire livelli massimi per garantirne un impiego sicuro negli integratori alimentari.

L’immissione in commercio è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta.

Dato che a tutt’oggi non è prevista l’armonizzazione dell’impiego delle sostanze diverse da vitamine e minerali, l’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori è stato disciplinato sul piano normativo dal DM 9 luglio 2012, come modificato nell’allegato 1 dal decreto 27 marzo 2014, riportato nella sezione “Sostanze e preparati vegetali”.

L’impiego di vitamine e minerali negli integratori e la loro aggiunta agli alimenti, con le relative fonti, è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) 1925/2006 “per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari”.
Resta obbligatoria l’autorizzazione in forma di riconoscimento ai sensi del Regolamento 852/2004 per gli stabilimenti adibiti alla produzione e confezionamento degli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006. (Circolare Ministero della salute DGSAN 0031769 del 4/8/16). Vai alla modulistica per l’istanza di riconoscimento. Vai alla legislazione
Ministero della Salute: Integratori alimentari e Linee guida ministeriali (LGM)

Le linee guida ministeriali (LGM) contengono disposizioni applicabili agli integratori alimentari per aspetti non armonizzati a livello europeo, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 169/2004: “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze”
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Ministero della Salute: Registro nazionale degli integratori alimentari

Per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 169 gli integratori alimentari, una volta conclusa favorevolmente la procedura di notifica, vengono inclusi in un Registro, che il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente.
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Ministero della Salute: Nuova notifica di integratore alimentare

L'immissione in commercio di un integratore alimentare è subordinata alla procedura di notifica al Ministero, che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori.
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Ministero della Salute: Variazione di integratore alimentare già notificato

Gli operatori del settore alimentare che, volontariamente, apportano una variazione ad un integratore alimentare precedentemente notificato devono darne comunicazione al Ministero della Salute.
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Ultimo aggiornamento: 11/10/2019
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