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Additivi, aromi ed enzimi

Autorizzazione sanitaria per la produzione, commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici e coloranti per alimenti


Gli additivi alimentari svolgono svariate funzioni che sono spesso date per scontate.
 

Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente. (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE)

Prodotti conosciuti da secoli

Nonostante vengano associati alle più recenti tecnologie, gli additivi alimentari sono utilizzati da secoli. Ciò nondimeno l'aggiunta di additivi rappresenta una esigenza tecnologica conseguente all'evoluzione industriale, al mutare delle abitudini alimentari, che hanno enormemente influenzato il ciclo produttivo e distributivo degli alimenti.

Gli additivi alimentari sono essenziali per conservare le qualità e le caratteristiche degli alimenti che i consumatori richiedono e mantenere il cibo sicuro, nutriente e appetitoso dal campo alla tavola.

Sostanze autorizzate e sicure

Poiché la definizione di additivo, può suscitare nel consumatore atteggiamenti di diffidenza, è opportuno però ricordare che:

  • molti additivi sono costituenti naturali di alimenti: ad es. l'acido citrico, la lecitina, le pectine, i tocoferoli
  • gli additivi alimentari sono sostanze studiate e documentate sotto il profilo tossicologico e il loro uso è sotto il controllo di organizzazioni internazionali e nazionali. Per essi è fissata una dose accettabile giornaliera, che rappresenta la quantità di additivo che può essere ingerita giornalmente attraverso la dieta nell'arco di vita senza che compaiano effetti indesiderati
  • nella preparazione e conservazione degli alimenti è autorizzato l'impiego solo di quelle sostanze esplicitamente elencate in una apposita lista positiva.
Procedimento autorizzativo

L'additivo autorizzato è una sostanza di cui è stata valutata la sicurezza d'uso, di cui sono stati fissati i requisiti di purezza chimica, e comunque è consentito l'uso solo nel caso di documentata esigenza tecnologica: ossia, anche se ritenuto non nocivo, l'additivo non è consentito se non è necessario.

Per presentare domanda di autorizzazione di un nuovo additivo alimentare, il richiedente presenta una richiesta ufficiale alla Commissione europea, allegando un fascicolo di informazioni sulla nuova sostanza, tra cui i dati scientifici sulla sicurezza. Se la domanda è accolta, la Commissione chiede formalmente all'EFSA di fornire un parere sulla sicurezza della sostanza per gli impieghi proposti.

 

Per «enzima alimentare» s'intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi:

  • I) contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e
  • II) aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi;
  • b) per «preparato di enzima alimentare» s'intende una formulazione che consiste in uno o più enzimi alimentari in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione. Il regolamento (CE) n. 1331/2008 ha introdotto una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. Il regolamento (CE) n. 1332/2008 stabilisce norme armonizzate relative agli enzimi usati negli alimenti nell’Unione europea ed esige la presentazione di apposita richiesta di autorizzazione per tutti gli enzimi, nuovi o già esistenti, prima della loro inclusione in un elenco ufficiale dell’UE di enzimi alimentari autorizzati, a data da destinarsi.

 

Secondo il Regolamento (CE) n. 1331/2008, gli additivi alimentari, gli enzimi e gli aromi possono essere commercializzati e impiegati negli alimenti soltanto se inclusi nelle specifiche liste positive secondo una procedura di autorizzazione unica e centralizzata che si basa sulla valutazione scientifica del rischio da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

I dati necessari per la presentazione delle richieste di nuovi additivi alimentari o di nuovi campi di impiego o di nuove dosi massime sono indicate nel  Regolamento (UE) n. 234/2011 che ha fornito indicazioni sulle misure di attuazione relative al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell'Unione contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, alle modalità di controllo della validità delle domande e al tipo di informazioni che devono figurare nel parere dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 ha previsto il trasferimento degli additivi alimentari già autorizzati, insieme alle relative condizioni d'uso, negli allegati II e III dello stesso regolamento.

Il Regolamento (UE) n. 1129/2011 che istituisce l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, il Regolamento (UE) n. 1130/2011 che istituisce l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, il Regolamento (UE) n. 1131/2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda i glicosidi steviolici, completano la legislazione comunitaria in materia di additivi alimentari.

Il 17 marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n.232/2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo chinolina (E104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia (E124). Tale regolamento è applicabile dal 1 giugno 2013, la stessa data in cui si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1129/2011 con le quali è stato istituito l'elenco degli additivi alimentari consentiti nell'Unione.

Le attività di produzione, miscelazione, confezionamento, commercio e deposito ai fini della commercializzazione di additivi alimentari, aromi, enzimi sono soggette a riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento CE/852/2004. Il procedimento di autorizzazione è disciplinato dal DPR 19 novembre 1997 n. 514. Vai al DPR 19 novembre 1997 n. 514 (link esterno)

Tale autorizzazione è da intendersi come riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 852/2004 (DDR del 31 agosto 2010 n.158 allegato A punto 3). Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la Sicurezza Alimentare, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze (art. 2 D. lgs 6 novembre 2007 n.193).

Per ottenere il suddetto riconoscimento, ai sensi del DPR 514/1997 il legale rappresentante deve presentare istanza riportante una serie di dichiarazioni e documentazioni (vai alla domanda riconoscimento additivi alimentari). Il richiedente, solo per l'attività di produzione, miscelazione e confezionamento, deve disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi. Inoltre entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'autorità competente effettua un sopralluogo.
EFSA: additivi alimentari

Gli additivi alimentari sono sostanze aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni tecnologiche, ad esempio per colorare, dolcificare o conservare
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EFSA: enzimi alimentari

Gli enzimi sono molecole proteiche presenti in tutti gli organismi viventi. Essi intervengono nelle reazioni chimiche. Per esempio favoriscono la digestione, il metabolismo e l’eliminazione delle scorie nell’uomo e negli animali, e giocano un ruolo fondamentale nella contrazione muscolare
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EUFIC: additivi alimentari

Gli additivi alimentari rivestono un ruolo importante nella complessa catena della moderna produzione alimentare. I consumatori richiedono maggiore varietà e scelta, maggior facilità e praticità di preparazione e standard di sicurezza e igiene più elevati, il tutto a prezzi accessibili.

EUFIC: Alimenti più puliti e più verdi grazie agli enzimi

Il recente avvento delle biotecnologie ha permesso un utilizzo ancora più raffinato degli enzimi nel campo della trasformazione degli alimenti, offrendo soluzioni a molti problemi di lunga data e aprendo la strada a nuove straordinarie opportunità.

Ministero della Salute: Enzimi

Il regolamento (CE) n. 1332/2008 disciplina l’impiego degli enzimi negli alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici stabilendo il principio per cui soltanto gli enzimi alimentari inclusi nell’elenco comunitario possono essere utilizzati negli alimenti e fissando nel contempo le regole di etichettatura per tali enzimi.

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Ministero della Salute: Additivi alimentari

Gli additivi sono sostanze utilizzate durante la preparazione degli alimenti per diversi motivi come ad esempio: la conservazione, la colorazione, la dolcificazione etc.

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Ultimo aggiornamento: 22/07/2022
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