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Alimenti per gruppi specifici

Informazioni riguardo i gruppi di alimenti destinati a particolari categorie di persone con disturbi alimentari

 

Alimenti per gruppi specifici (FSG: Food for specific Groups)

Sono finalizzati a far fronte alle esigenze nutrizionali particolari di soggetti con turbe del processo di assorbimento intestinale o del metabolismo o comunque in condizioni fisiologiche particolare.

A partire dal 20 luglio 2016 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 609/2013 comunemente definito FSG (Food for Specific Groups) che, abrogando il settore dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare (ADAP), ha incluso nel suo campo d applicazione le disposizioni normative specifiche sugli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo.

La finalità del regolamento 609/2013 è duplice: semplificare il quadro normativo con l’abrogazione del concetto di prodotto “dietetico”, e includere nel suo campo di applicazione, con gli opportuni aggiornamenti, le disposizioni oggi vigenti per gli alimenti a fini medici speciali (direttiva 99/21/CE) e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per il controllo del peso (direttiva 96/8/CE).

L’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta in precedenza per la produzione e il confezionamento degli ADAP è oggi richiesta per la produzione e il confezionamento dei seguenti prodotti, confluiti nel campo di applicazione del Regolamento FSG:

  • Formule per lattanti e formule di proseguimento disciplinate dalla direttiva 2006/141/CE (che dal 22 febbraio 2020 sarà abrogata e costituita dal Regolamento UE 2016/217)
  • Alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE
  • Alimenti ai fini medici speciali disciplinati dalla direttiva 99/21/CE (che dal 22 febbraio 2019 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/128)
  • Alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo disciplinati dalla direttiva 96/8/CE (i sostituti del pasto oggi rientrano tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Regolamento CE 1925/2006)
  • Prodotti appartenenti alle quattro categorie (di cui sopra) ricadenti nel Regolamento (UE) 609/2013
  • Ex prodott dietetici per sportivi riclassificati come integratori alimentari o come alimenti addizionati d vitamine e/o minerali ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006 sulla base delle indicazioni fornite con nota del Ministero della salute n. 27372-P del 5 luglio 2016
I sali iposodici e asodici, rivalutati per il loro ruolo nel trattamento dietetico dell’ipertensione e di altre condizioni mediche richiedenti una marcata contrazione dell’apporto alimentare di sodio, sono stati riclassificati a livello nazionale tra gli alimenti a fini medici speciali in vista dell’abrogazione della direttiva 2009/39/CE. Con l’abrogazione della direttiva stessa, è abrogata la categoria degli alimenti per diabetici, preso atto che qualunque adattamento del profilo nutritivo di un prodotto alimentare utile per tali soggetti sarebbe utile anche per la popolazione generale. 

Gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci, invece, non ricadono nel campo di applicazione del regolamento FSG. A livello europeo infatti si è deciso di disciplinare l’indicazione sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso negli alimenti come una informazione che può essere fornita volontariamente con l’etichettatura.

Lo stesso articolo 36 del regolamento 1169/2011, secondo i programmi della Commissione UE, dovrà essere modificato in futuro per includervi anche le indicazioni sull’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto negli alimenti, armonizzando le condizioni che giustificano tali indicazioni.

Per quanto concerne la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e delattosati, l’autorizzazione in forma di riconoscimento viene meno perché, come si è detto, le disposizioni sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso e l’assenza di lattosio o il contenuto ridotto sono confluite tra le informazioni fornite ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011 a beneficio dei soggetti allergici o intolleranti.

Riguardo ai prodotti per sportivi, si è in attesa della relazione che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento FSG, la Commissione UE deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (la scadenza era prevista al 20 luglio 2015) sull’eventuale necessità di disposizioni specifiche, corredata all’occorrenza da un’adeguata proposta legislativa.

 

Ministero della Salute

Alimenti per gruppi specifici (FSG)

 
Ultimo aggiornamento: 14/11/2018
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