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Riconoscimenti: regolamenti CE 852/2004

Riconoscimento degli stabilimenti alimentari da parte delle autorità competenti

Ai sensi del regolamento CE 852/2004 gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto.

STABILIMENTI OGGETTO DI RICONOSCIMENTO

  • stabilimenti che producono o confezionano alimenti per gruppi specifici, disciplinati dal Regolamento (UE) n.609/2013
  • stabilimenti che producono o confezionano integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
  • stabilimenti che producono o confezionano alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006
  • stabilimenti che producono, commercializzano e depositi ai fini della commercializzazione di additivi alimentari, aromi ed enzimi alimentari

A partire dal 14 settembre 2012 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158), il riconoscimento ex art.6, comma 3, punto a) del Regolamento (CE) 852/2004 delle attività di cui al paragrafo precedente è demandato alle Regioni, alle province autonome e alle aziende sanitarie locali previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa generale e da quella specifica sopra indicata.

Resta ferma la facoltà del Ministero della Salute di effettuare a campione verifiche ispettive. Il procedimento autorizzativo già precedentemente disciplinato dal D .P.R. 19 novembre 1997 n. 514 delle attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi è da intendersi come riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Tenuto conto che nell'ambito delle disposizioni comunitarie sui Food Improvement Agents Package (F.I.A.P.) unitamente agli additivi ed agli aromi sono stati disciplinati gli enzimi alimentari, anche le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi di cui al regolamento CE 1332/2008 devono intendersi soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e alle altre disposizioni normative sopra richiamate, analogamente a quanto prescritto in materia di additivi ed aromi.

Modulo istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6 Regolamento CE 852/2004, del DPR del 19 novembre 1997 n. 514, del DDR del 31 agosto 2010 n.158, alla produzione, miscelazione, confezionamento, commercio e deposito additivi alimentari/aromi/enzimi
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Ultimo aggiornamento: 19/02/2020
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