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E' obbligatorio indicare in fattura lotti e data di scadenza?

Il riferimento normativo è l'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali in materia di rintracciabilità degli alimenti. Esso dispone la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Inoltre, stabilisce che gli operatori del settore alimentare (OSA) devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento. Detti operatori devono anche essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Gli OSA devono quindi predisporre un sistema di tracciamento che sia adeguato alle tipiche e consuete modalità di svolgimento dei rapporti commerciali intercorrenti tra produttori e distributori, cioè un adeguato strumento di trasmissione del dato all’OSA, come la fattura o un altro appropriato sistema. Il fatto che sulla confezione del prodotto alimentare sia possibile leggere il numero identificativo del lotto di produzione e la data di scadenza non soddisfa l'esigenza di garantire l'immediata identificazione del prodotto medesimo nella filiera produzione distribuzione, onde consentirne la tracciabilità. Poiché tale dato è destinato agli OSA e non anche al consumatore finale, non è pensabile che il singolo operatore, una volta arrivata una certa partita di merce, si metta a controllare, una ad una, le singole “confezioni”, onde verificarne la provenienza e, quindi, in caso di allerte o origini sospette, attivare i rimedi all’uopo previsti dalla normativa vigente.
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