L'accesso agli animali domestici non è ammesso presso gli esercizi di vendita al dettaglio con eccezione per i "cani guida" per non vedenti (L. 37/1974) e i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine.
L'accesso degli animali domestici presso strutture dove sono presenti alimenti destinati al consumo è ipotizzabile laddove sussistano le condizioni per cui l'animale non si trovi negli stessi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti. Qualora regolamenti comunali/locali abbiano previsto di autorizzare l'ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, l'OSA deve garantire che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi sia confezionati