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Indicazioni sulla presenza di allergeni devono essere fornite anche alla somministrazione di alimenti?

Qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, anche attraverso un servizio di catering, per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le indicazioni sulla presenza di allergeni.

Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente anche tecnologico, da tenersi ben in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Applicazioni smartphone, codice a barre, codice QR non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni.

L’obbligo è considerato assolto anche se l’operatore si limiti a indicare per iscritto, in maniera chiara e in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: «le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio» oppure l’operatore riporti per iscritto sul menù, sul registro o su apposito cartello una dicitura del tipo «per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio»

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