La legislazione europea riserva un campo normativo specifico per alimenti espressamente destinati ai lattanti (0-12 mesi) e ai bambini nella prima infanzia (1-3 anni), con specifiche disposizioni sia sui requisiti di composizione a tutela dell’adeguatezza nutrizionale, sia sulle garanzie da fornire in termini di sicurezza alimentare.
Ribadendo la superiorità dell’allattamento materno come modalità di alimentazione per il lattante, in quei casi dove tale pratica non sia possibile, le “formule per lattanti” sono gli unici prodotti che possono essere utilizzati come sostituti del latte materno, su consiglio del pediatra.
Infatti le “formule per lattanti”, per la loro specifica composizione, sono in grado di soddisfare da sole il fabbisogno nutritivo del lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare.
Fermo restando quanto detto ai punti 3 e 5 sull’alimentazione mista del lattante e del bambino dopo l’anno, prodotti espressamente destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ai fini del divezzamento e della progressiva diversificazione dell’alimentazione, secondo la legislazione europea, sono i seguenti
Infine, per l’uso come componente lattea della dieta sono disponibili i cosiddetti “latti di crescita”, proposti per bambini da 1 a 3 anni. Ad oggi non hanno delle prescrizioni specifiche a livello europeo per la composizione che comunque prende a modello quella delle formule di proseguimento, contenendo così, tra l’altro, acidi grassi essenziali, acidi grassi polinsaturi a lunga catena (DHA), ferro, iodio e vitamina D.
A cura del Ministero della Salute