La normativa vigente individua la SCIA quale regime amministrativo per la notifica sanitaria da parte dell'OSA all'autorità competente locale (AULSS) ai fini della registrazione di cui all'art.6 del Regolemento CE 852/2004.
Si evidenzia che, attraverso la SCIA, l'OSA si assume ogni responsabilità relativa al rispetto di tutte le altre norme che costituiscono un prerequisito per l'utilizzo della struttura e delle attrezzature da parte dell'impresa alimentare.
Per quanto concerne gli obblighi si fa riferimento, tra l'altro, al Regolamento CE n. 178/2002, in particolare agli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 ove pertinente; al Regolamento CE n. 852/2004, in particolare agli articoli 4, 5, 6 e a tutti i capitoli applicabili dell'allegato II, con l'esclusione dei Capitoli I e II; al Regolamento CE n. 2073/2005; al Regolamento 1169/2011. Resta inteso che l'OSA deve sottoporsi a ogni controllo effettuato dall'autorità competente e collaborare con essa, anche nei momenti in cui non vi sia attività in corso.
I documenti che l'OSA deve allegare alla SCIA sono quelli previsti per la fattispecie "Laboratorio artigianale con annessa vendita" e, nel caso di home restaurant, "Ristorazione".
Nell'ambito della relazione tecnica devono essere descritti e visualizzati nella pianta planimetrica, la dislocazione e tipologia dei locali utilizzati per lavorare/stoccare alimenti, la tipologia di attrezzature utilizzare, i flussi e i processi che vi si compiono.
Inoltre dovranno essere dichiarati: tipologia e quantitativi di prodotto preparati su base giornaliera/settimanale/mensile/annuale; giornate/orari di attività (specificando se si tratta di attiivtà quotidiana o saltuaria con indicazione dei gironi di attività complessivi nell'anno); destinazione dei prodotti specificando se: siano venduti ad altro OSA o trasportati verso esercizio di vendita funzionalmente connesso; siano venduti o somministrati direttamente al consumatore finale sul posto o in altro luogo.
In caso di somministrazione sul posto dovrà essere indicato il numero massimo di consumatori finali che possono essere contemporaneamente presenti.
Qualora pertinente, dovrà essere compilata l'autodichiarazione relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato A, sezione 6, del D.lgs 194/2008.