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Quali obblighi formativi per gli alimentaristi?

La Legge regionale 2/2013 prevede che la formazione sostitutiva al libretto di idoneità sanitaria per gli addetti al settore alimentare avvenga con modalità scelte dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), che ne decide le modalità, i contenuti, la durata, la necessità di rinnovo in assenza di variazioni del ciclo produttivo, i requisiti del docente, le modalità di attestazione/registrazione della formazione; ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. 
Non vi è quindi una regola generale, ma dipende da quanto valutato e deciso dal datore di lavoro/OSA. 
Tali procedure devono però essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo.
 
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