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Formazione alimentaristi

Accertamenti sanitari per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari

La legge regionale 19 marzo 2013 n.2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario" in vigore dal 23 marzo 2013, ha introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti, prevedendo all'art.5 Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande:

1. L'obbligo di formazione e informazione previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41* “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo

* Art. 1- Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. 1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce: a)    i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;b)    le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a); c)    i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.

La formazione sostitutiva al libretto (art.14 legge 283/62) avviene con modalità scelte dal datore di lavoro o dall'OSA anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa e quindi viene meno l'obbligo di seguire i criteri predisposti dalla procedura regionale di cui alla DGR 2898 - 28 dicembre 2012

La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, pubblicata sul BUR n. 27 del 22 marzo 2013, ed in vigore dal 23 marzo 2013, ha introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.

La norma, all'art. 5, affida direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di impartire la formazione, anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa.

Pertanto, con l'entrata in vigore della legge regionale 2/2013, le regole previste dalla DGR 2898/2012 perdono il proprio carattere prescrittivo.

La conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente, ad esempio:

  • le modalità della formazione (in aula, in azienda, a distanza, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);
  • i contenuti minimi;
  • la durata;
  • l'eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;
  • i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);
  • le modalità di attestazione/registrazione della formazione.
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    Corsi di formazione e informazione organizzati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera per gli Operatori del Settore Alimentare.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023
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