Gli alimenti senza glutine sono disciplinati dal Regolamento (UE) 1169/2011
Gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 609/2013 Food for specific groups (FSG), perché l’indicazione "senza glutine" o "a contenuto di glutine molto basso" sono disciplinate come informazioni da fornire con l’etichettatura su base volontaria ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (UE) 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food Information to Consumers).
Le disposizioni che definivano le condizioni per l’impiego delle suddette indicazioni, sono state già trasferite attraverso il Regolamento (UE) 828/2014 nel campo di applicazione del regolamento FIC, dopo averne appositamente modificato l’articolo 36 con il regolamento (UE) 1155/2013.
In ogni caso va considerata la vulnerabilità dei celiaci sul piano alimentare per la necessità di consumare più volte al giorno alimenti "senza glutine" sostitutivi del pane, pasta e degli altri più comuni alimenti a base di cereali gluteinati.
Con la Circolare 5 novembre 2009 “Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati a un’alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati a un’alimentazione particolare (G.U. 22/11/2009), in allegato 3, è stata evidenziata l’esigenza di produrre gli alimenti definiti "senza glutine" secondo un piano di autocontrollo specificamente adattato a garantire l’assenza di tale sostanza (entro il limite di tollerabilità analitica di 20 ppm). Questo aspetto è stato richiamato dalla Nota del Ministero della Salute n.31768 del 4/8/2016
Il piano deve comprendere il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati in considerazione del rischio di contaminazione crociata, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, al prodotto finito, alle verifiche analitiche, ai piani di sanificazione e pulizia, alla formazione del personale.
L'immissione in commercio di un prodotto erogabile è subordinata alla procedura di notifica al Ministero, che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. La notifica va fatta, singolarmente per ogni prodotto senza glutine, al Ministero della Salute.
Il prodotto verrà poi incluso in un registro nazionale degli alimenti senza glutine consultabile on line. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute