Agriturismo

Attività di ricezione e ospitalità esercitata dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzo della propria azienda

Con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pesca turismo” è stata definita la normativa riguardante le attività turistiche connesse al settore primario, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e sono stati abrogati la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e il regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 e n. 9.

Per attività agrituristica si intende esclusivamente l’attività di ricezione e ospitalità esercitata dall’imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

Quindi il tempo lavoro impiegato nell'attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

L'attività agrituristica può essere attivata da imprenditori agricoli:

  • definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile (anche non IAP) singoli o associati attraverso l'utilizzazione della propria azienda;
  • che svolgono attività agricola da almeno due anni;
  • che hanno superato il corso formativo di almeno cento ore, anche in forma modulare come stabilito dalla DGR n. 1205/2012 (tali corsi sono, di norma, organizzati dalle Associazioni di categoria degli agricoltori e comunque dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della LR n. 19/2002).

Il requisito del biennio e del corso possono essere in capo, oltre al titolare e al legale rappresentante, alle seguenti figure:

  • partecipi nelle imprese familiari;
  • soci nelle società di persone;
  • amministratori e/o soci persone fisiche munite di apposita delega nelle società di capitali.

L’esenzione all’obbligo del corso è prevista per i laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

L’attività agricola pregressa deve essere maturata nel biennio immediatamente precedente al riconoscimento.

Non è richiesto nel caso del coniuge, di parenti e affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell’azienda agrituristica, anche in forma societaria, né all’imprenditore agrituristico che subentra a sé stesso costituendo una nuova società.

Per superamento del corso iniziale o del relativo aggiornamento s’intende la sua conclusione secondo le modalità approvate dalla Regione all’Ente di formazione accreditato.

I corsi sono organizzati e gestiti dagli Enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e sono effettuati nelle forme e con i contenuti disposti dalla Giunta regionale.

I corsi iniziali hanno la durata minima di 100 ore, organizzate anche in forma modulare e sono rivolti, oltre all’imprenditore o rappresentante legale, esclusivamente a personale aziendale ed in particolare a:

  • partecipi nelle imprese familiari;
  • soci nelle società di persone;
  • amministratori e/o soci persone fisiche munite di apposita delega nelle società di capitali.

La prevalenza dell’attività agricola si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel periodo di un anno è superiore a quello impiegato nelle attività turistiche connesse al settore primario.

Il requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime. Le aziende minime sono:

  • quelle che svolgono esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
  • quelle ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.
Nello svolgimento delle attività agrituristiche, il lavoro può essere prestato, oltre che dall’imprenditore o dal rappresentante legale, dai coadiuvanti, partecipi e collaboratori familiari entro il IV grado nelle imprese familiari ai sensi dell’articolo 74 del D.lgs 276/2003, dai soci nelle società di persone, dagli amministratori e soci nelle società di capitali nel limite massimo di 3.500 ore annue, comprese quelle dedicate alle attività agricole, nonché dai dipendenti e assimilati con tutte le forme di contratti di lavoro.

Sono considerati aziendali i prodotti di origine vegetale o animale coltivati o allevati per il tempo corrispondente a un normale ciclo produttivo, nonché i prodotti ottenuti da materie prime aziendali trasformate all’interno o all’esterno.

I prodotti trasformati all’esterno dell’azienda, se di origine animale, devono essere allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, raccolti e lavorati in Veneto.

Sono considerati aziendali anche i prodotti provenienti da società con sede produttiva in Veneto a cui l’impresa agrituristica aderisce e alla quale conferisce, anche mediante vendita, la materia prima necessaria per ottenerli. In questo caso dovrà esserci stretta corrispondenza fra materia prima conferita e prodotto finale.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3bis, la percentuale di cui al comma 3, lett. a) - prodotto proveniente direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica - può essere minimo del 50% per le aree non montane e del 25% per le aree montane, a condizione che la percentuale di riduzione sia integralmente sostituita con prodotti a denominazione DOCG, DOC, IGT, IGP, Biologici certificati, Qualità Verificata (QV) e Piccole Produzioni Locali (PPL) provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

In entrambe le situazioni prospettate dal comma 3 e comma 3bis resta confermata la percentuale del non più del 15% del totale reperibile dal libero mercato di distribuzione alimentare.

La quota massima del quindici per cento di provenienza dal libero mercato di distribuzione alimentare non è derogabile. In essa possono essere inclusi esclusivamente prodotti da usare in forma accessoria nelle preparazioni alimentari o complementari alla somministrazione come spezie, aromi, additivi, olio, pasta secca confezionata, singoli ingredienti per condimenti, zucchero, caffè, agrumi, frutta secca, canditi, cacao, cioccolata, thè, bibite analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta, prodotti per diete speciali per motivi di salute, ecc.

Non possono essere inclusi nella predetta quota, né essere nella disponibilità dell’azienda agrituristica, salvo in via eccezionale, se riconducibili, per quantità, a un uso strettamente familiare, i seguenti prodotti:

  • condimenti, pietanze o preparazioni pronti al consumo anche se previa cottura o riscaldamento;
  • sugo e altre conserve di pomodoro, dolci, merende, snack e dolciumi in genere, tutti di produzione industriale;
  • vini e prodotti lattiero-caseari non provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio nazionale;
  • di provenienza estera: pesci, molluschi e crostacei, frutta e verdura, bevande alcoliche e liquori, riso, pasta, pane, uova, gelati, sorbetti, carne, miele, olio.

Nella somministrazione di alimenti devono essere rispettate la tradizione, la tipicità e la stagionalità dell’ambiente rurale Veneto. Per ulteriori informazioni si rinvia alla DGRV n. 502/2016

Regione Veneto - agriturismo

Procedure, informazioni, requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica

Ultimo aggiornamento: 20/02/2020
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