La durata del piano di monitoraggio e di tutte le misure di autocontrollo previste dal DDR n. 105/2012 si applicano nell'arco di 3 mesi dall'approvazione dello stesso
La prolungata siccità, unita alle temperature e all'umidità elevate, oltre a mettere in forte crisi la coltura del mais, con diminuzione delle rese e delle produzioni, determina forti preoccupazioni per la possibile presenza di micotossine e, in particolare, di aflatossine.
Per questo motivo la Regione del Veneto, in collaborazione con gli operatori del settore, oltre a seguire lo sviluppo della situazione in campo, valuta la possibilità di mettere in atto programmi straordinari di monitoraggio per la verifica dei livelli di contaminazione nelle filiere agroalimentari.
Si invitano tutti gli operatori di centri i raccolta del mais e di impianti di essicazione a scaricare il promemoria regionale per una corretta gestione della problematica micotossine
In base al DDR 105/2012 sono soggetti a misure di autocontrollo gli impianti che ricevono e sottopongono a essiccazione e lavorazione il mais destinato al consumo umano.
L'operatore responsabile di tali strutture provvede a intensificare le misure di autocontrollo basate sull'analisi dei rischi.
I responsabili degli impianti, che a vario titolo ricevono mais da destinarsi al consumo umano e lo lavorano, devono acquistare tale prodotto scortato da attestazioni che ne garantiscano la conformità alle normative vigenti sul tenore massimo di aflatossine, ovvero sottopongono a monitoraggio in autocontrollo le partite di mais non scortate dal predetto attestato..
Su tutti gli impianti di essicazione che trattano mais destinato al consumo umano il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione provvede a:
Sono soggetti a misure di autocontrollo gli impianti che ricevono, essiccano, stoccano, conservano e commercializzano il mais destinato all'alimentazione animale.
Il responsabile degli stabilimenti di essicazione provvede a intensificare l'attività di autocontrollo relativamente alla ricerca di aflatossine B1 nel mais introdotte nella propria struttura.
Su tutti gli impianti presenti nel territorio di propria competenza provvede alle verifiche del caso il Servizio Veterinario.
Gli allevamenti che riforniscono distributori di latte devono prevedere, nel loro piano di autocontrollo, la ricerca di aflatossine M1 nel latte con un campionamento almeno mensile nel caso di strutture che conferiscono anche a un caseificio o centro di raccolta latte; quindicinale nel caso che tutto il latte prodotto dall'azienda sia destinato ai distributori.
Il Servizio Veterinario provvederà alle verifiche del caso.
I responsabili degli stabilimenti all'interno del proprio piano di autocontrollo devono prevedere una procedura che consenta la verifica periodica, almeno quindicinale, delle cisterne di latte introdotte e una procedura che consenta la rintracciabilità dei singoli conferenti nei casi di superamento del limite di aflatossine.
I responsabili degli stabilimenti che trattano latte implementano le procedure di autocontrollo con almeno un'analisi quotidiana per aflatossine M1 del latte presente nel serbatoio di stoccaggio.
Ai fini della ricerca di aflatossina M1 nel latte per i controlli sopra previsti è consentito l'utilizzo del metodo ELISA.
Il latte così controllato potrà essere lavorato in attesa dell'esito delle analisi purché sia assicurata la tracciabilità dei prodotti. Il latte e i relativi prodotti non potranno comunque essere esitati al consumatore finale fino a quando non si dispone dell'esito favorevole del controllo.
Dovranno essere soggette a verifica in autocontrollo aziendale secondo le modalità sopra indicate anche le partite di latte provenienti da altri stabilimenti nazionali.
Entro 24 ore dal ricevimento di un esito non conforme al test effettuato in autocontrollo, il responsabile delle strutture fornisce mediante fax o PEC al Servizio Veterinario competente per territorio, i nominativi delle aziende risultate non conformi. Il responsabile dello stabilimento provvede alla notifica della sospensione del conferimento al produttore di latte dell'allevamento la cui analisi è risultata non conforme.
Il Servizio Veterinario attua le misure necessarie.
In caso di superamento del limite di 50 ppt (ng/kg) il latte e i prodotti ottenuti devono essere distrutti ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009.
Precisazioni in relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da vari Servizi Veterinari territoriali in merito alla situazione relativa alla presenza di aflatossine nel latte
Scarica (.pdf) 0,5 MbPiano di intervento straordinario per il controllo delle aflatossine nelle produzioni agroalimentari della Regione Veneto
DDR n. 105 (.pdf) 2,2 MbLe recenti condizioni climatiche verificatesi in Italia caratterizzate da una prolungata siccità estiva hanno determinato un'accresciuta contaminazione da aflatossine nelle produzioni di mais 2012. Questo evento che colpisce la granella di mais per uso alimentare e mangimistico, rischia di trasferire il problema agli animali e alla produzione di latte
Scarica la circolare (.pdf) 1,3 Mb