Etichettatura e tracciabilità

Regolamentazione e indicazioni per l'etichettatura degli alimenti contenenti prodotti geneticamente modificati, tracciabilità dei prodotti OGM

 

Se l'alimento consiste di più di un ingrediente, la denominazione "geneticamente modificato" o "prodotto da [nome dell'ingrediente] geneticamente modificato" appare tra parentesi nell'elenco di ingredienti, immediatamente dopo l'ingrediente in questione o in nota a piè di pagina; se non vi è un elenco degli ingredienti, la denominazione "geneticamente modificato" o "prodotto da [nome dell'ingrediente] geneticamente modificato" appare  chiaramente sull'etichetta; se l'alimento non è venduto preconfezionato la dicitura di cui sopra deve comparire in modo visibile e permanente dove l'alimento è esposto o vicino ad esso, oppure sull'imballaggio.

Tale regolamentazione vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato (per esempio prodotti raffinati come olio di semi); essa non si applica invece agli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM autorizzati presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Nel caso di OGM non autorizzati, ma oggetto di valutazione positiva da parte delle autorità scientifiche competenti (EFSA – European Food Safety Authority) la soglia entro cui non si applicano i vincoli di etichettatura OGM, purché gli operatori dimostrino di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza, viene fissata allo 0,5%, in via transitoria fino al 19 Aprile 2007.

Gli OGM non autorizzati né oggetto di positiva valutazione sono invece inderogabilmente interdetti.

La normativa europea in materia di OGM individua inoltre due categorie di alimenti: alimenti geneticamente modificati (che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM), e alimenti tradizionali (prodotti senza l'aiuto della moderna tecnologia, il cui impiego sicuro è ben documentato, pur soggetti a soglie di tolleranza in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM) non realizzati a partire da OGM (pur soggetti a soglie di tolleranza in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM). Non è invece prevista la categoria – pur presente sul mercato – dei prodotti "OGM free", "non OGM", "senza OGM" e simili.

Nella prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle seguenti informazioni:

  • indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito;
  • indicazione degli identificatori unici assegnati per gli OGM (es: MON-øø81ø-6 per alimenti o mangimi costituiti o prodotti a partire da mais resistente agli insetti MON810).

In tutte le fasi successive all'immissione in commercio di detti prodotti, gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto agli operatori che li ricevono di tutte le informazioni loro pervenute.

 
Ultimo aggiornamento: 14/11/2018
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