Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa di settore - Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
Questa li classifica come “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonti concentrate di nutrienti o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico che servono a integrare la normale dieta.
Gli integratori alimentari vengono commercializzati sotto forma di “dosi”, ad esempio come pillole, compresse, capsule o liquidi in dosi misurate, ecc.
L’immissione in commercio è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta.
Dato che a tutt’oggi non è prevista l’armonizzazione dell’impiego delle sostanze diverse da vitamine e minerali, l’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori è stato disciplinato sul piano normativo dal DM 9 luglio 2012, come modificato nell’allegato 1 dal decreto 27 marzo 2014, riportato nella sezione “Sostanze e preparati vegetali”.
Le linee guida ministeriali (LGM) contengono disposizioni applicabili agli integratori alimentari per aspetti non armonizzati a livello europeo, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 169/2004: “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze”
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Per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 169 gli integratori alimentari, una volta conclusa favorevolmente la procedura di notifica, vengono inclusi in un Registro, che il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente.
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L'immissione in commercio di un integratore alimentare è subordinata alla procedura di notifica al Ministero, che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori.
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Gli operatori del settore alimentare che, volontariamente, apportano una variazione ad un integratore alimentare precedentemente notificato devono darne comunicazione al Ministero della Salute.
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