Gli alimenti vengono a contatto con molti materiali e oggetti durante le rispettive fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del loro consumo finale.
Tali materiali e oggetti sono denominati materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) - ad esempio contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate e stoviglie - e dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.
Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente prevista per tutti gli operatori che effettuano attività di produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di MOCA ed esclusioni dall'obbligo
Comunicazione Ministero Salute ai fabbricanti di materiali destinati al contatto con alimenti
I MOCA sono disciplinati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc).
Il principio alla base del regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Inoltre, il quadro normativo prevede regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non sono concepiti per essere inerti).
Sulla gazzetta ufficiale n. 65 del 18.3.2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29, che adegua l’apparato sanzionatorio all’assetto normativo risultante dall’emanazione del Regolamento 1935/2004. Il decreto prevede sanzioni per prescrizioni innovative rispetto al passato, quali gli obblighi di comunicazione di rintracciabilità e di ritiro dei materiali ed oggetti, nonché gli obblighi relativi al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA, recate nel Regolamento (CE) n.2023/2006.
Il Decreto stabilisce anche le sanzioni per i regolamenti comunitari specifici n. 450/2009/CE concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, n.10/2011/UE riguardante i MOCA in plastica e n. 1895/2005/CE relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in MOCA.
Il D.lgs 29/2017 è entrato in vigore dal 2 aprile 2017.
i segnala il nuovo adempimento secondo cui gli operatori economici del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. Nel caso l’attività sia soggetta a registrazione o riconoscimento ai sensi dei Reg 852/04 e 853/04, la comunicazione deve essere riportata nella medesima segnalazione. Modello da compilare per gli operatori interessati.
Link interno
Ministero della Salute. Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Link esterno
Pagina sui MOCA nel sito della Commissione Europea (in inglese)
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