Alimenti per gruppi specifici (FSG: Food for specific Groups)
Sono finalizzati a far fronte alle esigenze nutrizionali particolari di soggetti con turbe del processo di assorbimento intestinale o del metabolismo o comunque in condizioni fisiologiche particolare.
A partire dal 20 luglio 2016 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 609/2013 comunemente definito FSG (Food for Specific Groups) che, abrogando il settore dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare (ADAP), ha incluso nel suo campo d applicazione le disposizioni normative specifiche sugli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo.
La finalità del regolamento 609/2013 è duplice: semplificare il quadro normativo con l’abrogazione del concetto di prodotto “dietetico”, e includere nel suo campo di applicazione, con gli opportuni aggiornamenti, le disposizioni oggi vigenti per gli alimenti a fini medici speciali (direttiva 99/21/CE) e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per il controllo del peso (direttiva 96/8/CE).
L’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta in precedenza per la produzione e il confezionamento degli ADAP è oggi richiesta per la produzione e il confezionamento dei seguenti prodotti, confluiti nel campo di applicazione del Regolamento FSG:
Gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci, invece, non ricadono nel campo di applicazione del regolamento FSG. A livello europeo infatti si è deciso di disciplinare l’indicazione sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso negli alimenti come una informazione che può essere fornita volontariamente con l’etichettatura.
Lo stesso articolo 36 del regolamento 1169/2011, secondo i programmi della Commissione UE, dovrà essere modificato in futuro per includervi anche le indicazioni sull’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto negli alimenti, armonizzando le condizioni che giustificano tali indicazioni.
Per quanto concerne la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e delattosati, l’autorizzazione in forma di riconoscimento viene meno perché, come si è detto, le disposizioni sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso e l’assenza di lattosio o il contenuto ridotto sono confluite tra le informazioni fornite ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011 a beneficio dei soggetti allergici o intolleranti.
Riguardo ai prodotti per sportivi, si è in attesa della relazione che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento FSG, la Commissione UE deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (la scadenza era prevista al 20 luglio 2015) sull’eventuale necessità di disposizioni specifiche, corredata all’occorrenza da un’adeguata proposta legislativa.