Prodotto | Temperatura massima durante il trasporto (°C) | Rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata oppure temperatura massima tollerabile nella distribuzione frazionata | Normativa di riferimento |
---|---|---|---|
Latte crudo di tutte le specie da immettere in lavorazione | Mantenimento della catena del freddo e temperatura non superiore a 10°C all’arrivo a destinazione | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. 1 | |
Latte pastorizzato, in confezioni | +4 | MAX+9 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Yogurt e altri latti fermentati, in confezioni | +4 | MAX+14 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni | +4 | MAX+9 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Ricotta | +4 | MAX+9 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Burro prodotto con crema di latte pastorizzata | +4 | MAX+14 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Formaggi freschi prodotti con latte pastorizzato | +4 | MAX+14 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Burro e burro concentrato (anidro) | +6 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) | |
Burro anidro liquido | superiore a +32 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) | |
Carni fresche bovine (comprese le specie Bubalus e Bison) – suine – ovicaprine - equine | +7 | Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII | |
Pollame | +4 | MAX+8 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Conigli | +4 | MAX+8MAX+8 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178) |
Frattaglie | +3 | MAX+8 | Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII |
Carni macinate | +2 | Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII | |
Preparazioni di carni | +4 | Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII | |
Carni separate meccanicamente | +2 | Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII | |
Selvaggina | +4 | MAX+8 | All. C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n.178) |
Selvaggina allevata (cervidi, suidi) | +7 | MAX+8 | Reg. CE 853/04 All. III Sez. XII Cap. II |
Materie prime da avviare alla trasformazione per la produzione di grassi fusi di origine animale e ciccioli | +7 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XII Cap. II | |
Molluschi eduli lamellibranchi in confezione compresi quelli sgusciati appartenenti al genere Chlamys (canestrelli) e Pecten (cappesante) | +6 | Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n.178) | |
Molluschi bivalvi vivi | Temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità | Reg CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VIII | |
Prodotti della pesca freschi, decongelati, prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati | Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione | Reg CE 853/04 All. III, Sez. VII, Cap. VIII | |
Grassi fusi di origine animale e ciccioli da avviare alla trasformazione | +7 (tuttavia le materie prime possono essere trasportate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state ottenute) | Reg. CE 853/04 All. III, Sex. XII, Cap.I | |
Uova | Temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche | Reg CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. I | |
Paste alimentari fresche da vendere sfuse | +4 | +3 | Art. 9 DPR 187/01 |
Paste alimentari fresche preconfezionate | +4 | +2 | Art. 9 DPR 187/01 |
Paste stabilizzate | Temperatura ambiente (consigliato +18/20) | Art. 9 DPR 187/01 | |
Carni congelate | -10 | +3 | Allegato Parte I DPR 327/80 |
Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, congelate | -18 | -18 | Reg. CE 853/04 All.III, Sez. V, Cap. III |
Prodotti della pesca congelati | -18 | con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto di 3°C al massimo Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VIII | |
Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati | -10 | +3 | Allegato C Parte I DPR 327/80 |
Altri gelati | -15 | +3 | Allegato C Parte I DPR 327/80 |
Burro o altre sostanze grasse congelate | -10 | +3 | Allegato C Parte I DPR 327/80 |
Pesci interi congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve | -9 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VII | |
Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata | -10 | +3 | Allegato C Parte I DPR 327/80 |
Altre sostanze alimentari congelate | -10 | +3 | Allegato C Parte I DPR 327/80 |
Altre sostanze alimentari surgelate | -18 | +3 | Allegato C Parte I DPR 327/80 Art. 4 D. lgs 110/92 |
Gelatina e collagene (materie prime da avviare alla trasformazione escluse pelli salate o trattate o essiccate ed ossa sgrassate o essiccate) | Stato refrigerato o congelato (salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza) | Reg. CE 853/04 All. III Sez. XIV e XV |
Salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti. Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
Magazzinaggio (*)
Esposizione e conservazione nel commercio al dettaglio (**)
Alimento | Temperatura °C | Normativa di riferimento |
---|---|---|
Bibite a base di latte non sterilizzato | +4 | Art. 31 DPR 327/80 |
Yogurt nei vari tipi | +4 | Art. 31 DPR 327/80 |
Paste alimentari fresche preconfezionate | +4 con tolleranza di +2 | Art. 9 DPR 187/01 |
Paste alimentari fresche da vendere sfuse | +4 con tolleranza di +2 | Art. 9 DPR 187/01 |
Paste stabilizzate | Temperatura ambiente (consigliato +18/20) | Art. 9 DPR 187/01 |
Latte crudo e colostro di tutte le specie animali | +6 (deroga se la trasformazione del latte ha inizio immediatamente dopo la mungitura o entro 4 ore dall'accettazione presso lo stabilimento di trasformazione oppure se l’autorità competente autorizza una temperatura superiore per ragioni tecnologiche connesse alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero caseari o di taluni prodotti ottenuti dal colostro) | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. II |
Prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare | +4 | Art. 31 DPR 327/80 |
Alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticcera) | +4 | Art. 31 DPR 327/80 |
Alimenti deperibili cotti da consumare freddi (arrosti, roast-beef, ecc) | +10 | Art. 31 DPR 327/80 |
Carni fresche (bovine-suine-ovicaprine-equine) | +7 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. VII |
Pollame, coniglio, lepre, roditori | +4 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. V |
Frattaglie e stomaci, vesciche e intestini trattati (non salati o essiccati) | +3 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XIII |
Carni macinate e carni separate meccanicamente | +2 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. V, Cap. III |
Preparazioni a base di carne | +4 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. VII |
Selvaggina selvatica piccola | +4 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IV, Cap. III |
Selvaggina grossa | +7 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IV, Cap. II |
Selvaggina allevata (ratiti: struzzi, emù) | +3 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. III |
Selvaggina allevata (cervidi, suidi) | +7 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. III |
Molluschi bivalvi vivi | Temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VII, Cap. VIII |
Prodotti della pesca freschi, decongelati e prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati | Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione | Reg. CE 853/04 All. II, Sez. VIII, Cap. VII |
Prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi | Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione, dopo essere stati congelati a una temperatura non superiore a -20°C in ogni parte della massa per almeno 24 ore | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII. Cap. VII |
Prodotti della pesca mantenuti vivi | Temperatura e condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità | Reg. CE 853 All. III, Sez. VIII, Cap. VII |
Uova | Temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. I |
Uova liquide | +4 (se la trasformazione non viene effettuata immediatamente dopo la rottura, le uova liquide devono essere conservate congelate o a una temperatura non superiore a +4; il periodo di conservazione a +4 prima della trasformazione non deve superare le 48 ore; tuttavia questi requisiti non si applicano ai prodotti destinati a essere privati degli zuccheri, purché tale processo sia eseguito al più presto) | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. II |
Ovoprodotti | +4 (i prodotti che non siano stati stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere raffreddati a una temperatura non superiore a +4°C; i prodotti da congelare debbono essere congelati immediatamente dopo la trasformazione) | Reg CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. II |
Cosce di rana e lumache | Temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente | Reg. CE 853/04 All. III Sez. XI |
Grassi fusi di origine animale e ciccioli da avviare alla trasformazione | +7 (tuttavia le materia prime possono essere immagazzinate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state ottenute) | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XII, Cap. I |
Ciccioli | +7 (per un periodo max di 24 ore se fusi a una temperatura > a 70°C e se hanno tenore di umidità pari o del 10%) | Reg. CE 853/04 All.III, Sez. XII. Cap. II |
Gelatina e collagene (materie prime da avviare alla trasformazione escluse pelli salate o trattate o essiccate e ossa sgrassate o essiccate) | Stato refrigerato o congelato (salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza) | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XIV e XV |
(*) se nella colonna "normativa di riferimento" è indicato Reg. CE 853/04 si intende lo stoccaggio presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dello stesso Regolamento
(**) il Reg. CE 853/04 non si applica al commercio al dettaglio salvo quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti. Tuttavia i requisiti specifici di temperatura previsti nell’allegato III delle stesso Regolamento, si applicano al commercio al dettaglio quando le operazioni si limitano al magazzinaggio e al trasporto. Pertanto, per alcuni alimenti di origine animale, nelle fasi di conservazione ed esposizione in vendita al dettaglio, vengono ritenute vigenti, “in via analogica”, le temperature previste dal Reg. CE 853/04. Solo nel caso dei molluschi bivalvi vivi il Reg. CE 853/04 dispone espressamente che la temperatura prevista di applichi anche alla vendita al dettaglio.
Magazzinaggio, esposizione in vendita e conservazione nel commercio al dettaglio
Salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti). Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
Magazzinaggio (*)
Esposizione in vendita e conservazione nel commercio al dettaglio (**)
Alimento | Temperatura | Normativa di riferimento |
---|---|---|
Alimenti surgelati | -18 (con fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3°C) | Art. 4 D.lgs 110/92 |
Prodotti della pesca congelati | -18 | Reg. CE 853 All. III, Sez. VIII. Cap. VII |
Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, congelate | -18 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. V. Cap. III |
Carni congelate (tutte le specie) | -18 | Reg. CE 853/04 All. III |
Pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve | -9 | Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VII |
Ciccioli congelati | -18 | Reg. CE 853/04 All.III, Sez. XII, Cap. II |
(*) Se nella colonna "normativa di riferimento" è indicato Reg. CE 853/04 si intende lo stoccaggio presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dello stesso Regolamento.
(**) Il Reg. CE 853/04 non si applica al commercio al dettaglio salvo quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti. Tuttavia i requisiti specifici di temperatura previsti nell’allegato III delle stesso Regolamento , si applicano al commercio al dettaglio quando le operazioni si limitano al magazzinaggio e al trasporto. Pertanto, per alcuni alimenti di origine animale, nelle fasi di conservazione ed esposizione in vendita al dettaglio, vengono ritenute vigenti, “in via analogica”, le temperature previste dal Reg. CE 853/04. Solo nel caso dei molluschi bivalvi vivi il Reg. CE 853/04 dispone espressamente che la temperatura prevista di applichi anche alla vendita al dettaglio.
Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
Alimento | Temperatura °C | Normativa di riferimento |
---|---|---|
Alimenti deperibili cotti da consumare caldi (piatti pronti, snacks, polli, ecc) | da + 60 a + 65 | Art. 31 DPR 327/80 |
Temperature di conservazione degli alimenti venduti tramite distributori automatici o semiautomatici
Salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti.
Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
Alimento | Temperatura °C | Normativa di riferimento |
---|---|---|
Sostanze alimentari di facile deperibilità | +4 | Art. 32 DPR 327/80 |
Sostanze alimentari surgelate | -18 | Art. 32 DPR 327/80 |
Bevande e piatti caldi | da + 60 a + 65 | Art. 32 DPR 327/80 |
Alimento | Temperatura °C | Normativa di riferimento |
---|---|---|
Latte crudo di tutte le specie animali | +8 raccolta giornaliera +6 raccolta non giornaliera (deroga se la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura oppure per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l’autorità competente concede l’autorizzazione) |
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. I |
Colostro di tutte le specie animali | +8 raccolta giornaliera +6 raccolta non giornaliera |
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. I |