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Autorizzazione al deposito commercio e vendita di prodotti fitosanitari

Istruzioni per l'autorizzazione al commercio, deposito, vendita fitosanitari

Sono soggette ad autorizzazione da parte dell’Az. ULSS competente per territorio, ai sensi dell’art. 21 e 22 del DPR n. 290/01, le aziende che intendono esercitare il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché istituire e gestire depositi e locali per il commercio e la vendita. Per la gestione di ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposta una persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

Per ogni variazione (es. cambio del preposto alla vendita, variazione di denominazione o sede legale, modifiche societarie, subentro, variazioni strutturali dei locali) deve essere richiesto all’Az. ULSS l’aggiornamento dell’autorizzazione.

Per la richiesta di autorizzazione gli operatori interessati devono effettuare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) condizionata attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell’attività, tramite la piattaforma digitale www.impresainungiorno.gov.it (link esterno).

In caso di nuova autorizzazione o di variazioni strutturali dei locali va allegata una planimetria 1:100 con sezione quotata dei locali adibiti al commercio, alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari, con indicazione della destinazione d’uso.

Questo Servizio, a seguito di verifica della documentazione presentata e di ispezione con esito favorevole, predispone l’atto autorizzativo e lo rilascia al richiedente entro 60 giorni, salvo interruzione dei termini del procedimento.
L’avvio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione, che viene comunicata dallo Sportello unico all’interessato.

La prestazione è soggetta a tariffa ai sensi dell'art. 6, comma 15 e all. 2, sez. 8 del D. Lgs. 32/2021, in vigore dall' 1/1/2022.

È dovuto inoltre il versamento dell’imposta di bollo, sia per la domanda sia per il rilascio o aggiornamento dell’autorizzazione: vanno pertanto inseriti nella pratica SUAP i numeri seriali di due marche da bollo da 16 Euro ciascuna.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2022
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