Etichettatura

La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti ed equilibrio nutrizionale.

 

Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è importante perché ci consente di fare scelte più sane e consapevoli.

Il Regolamento (UE) 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2014, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.

Il Regolamento risponde alla necessità di ottenere informazioni dettagliate sulla provenienza delle materie prime, sulla presenza di ingredienti allergenici, sulla composizione e sul valore nutrizionale dell’alimento assicurando inoltre una chiara leggibilità di tali informazioni.

Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/CE); restano tuttavia esclusi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims), disciplinate dal Regolamento (CE) 1924/2006.å

Denominazione dell’alimento: accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»).

Per i prodotti congelati prima della vendita e  che sono venduti decongelati sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l’indicazione “decongelato”.

È l’elenco di tutte le sostanze impiegate nella produzione, in ordine decrescente di peso. Nel caso di presenza di “oli vegetali” o “grassi vegetali” ci sarà un apposito elenco che ne indicherà l’origine specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.)

Una delle novità più importanti riguarda l’indicazione degli allergeni che deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza.

Anche i prodotti sfusi devono riportare obbligatoriamente l’indicazione della presenza degli allergeni che troveremo segnalata anche sui prodotti somministrati nei ristoranti, mense, bar ecc.

Distinguiamo due indicazioni che possiamo trovare sulla confezione del prodotto.

Data di scadenza

Nel caso di prodotti molto deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Termine minimo di conservazione (TMC)

Nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo si troverà la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” che indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Conoscere la differenza tra data di scadenza e TMC può essere utile per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile, riducendo gli sprechi.

Le condizioni di conservazione devono essere indicate per consentire una conservazione e un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione.
Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti (carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva), viene estesa anche a carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola

sono obbligatorie dal 16 dicembre 2016 indicazioni su:

  • valore energetico
  • grassi
  • acidi grassi saturi
  • carboidrati
  • zuccheri
  • proteine
  • sale

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi

polinsaturi, polioli, amido, fibre. L’indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento,

oppure alla singola porzione.

Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno

L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità.

Il Regolamento (CE) 1924/2006 armonizza i cosidetti “claims”, ossia indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, allo scopo di garantire ai consumatori l’accuratezza e la veridicità delle informazioni.

Esempi di indicazioni nutrizionali: “a basso contenuto calorico”, “senza grassi saturi”, “fonte di fibre”, ecc.

Esempi di indicazioni sulla salute: “Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali”, “è dimostrato che la sostanza x abbassa/riduce il colesterolo nel sangue”

Le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari devono essere preventivamente autorizzate e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichetta sono comprese le seguenti informazioni:

  • una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
  • la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato
Etichettatura degli alimenti: cosa dobbiamo sapere

L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.

  Scarica (.pdf) 11 Mb
Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011)

Ministero della Salute. Informazioni da fornire al consumatore finale in merito alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze

  Scarica (.pdf) 0,2 Mb
Faq riguardo la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

  Scarica (.pdf) 0,2 Mb
 
Ultimo aggiornamento: 26/11/2018
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