Home > Aree tematiche > Operatori del settore alimentare > Temperatura di conservazione

Temperature di conservazione

Tabelle con le temperature massime di conservazione degli alimenti in caso di trasporto, magazzinaggio, commercio, deperibili cotti, distributori automatici, produzione primaria

 
(salvo diverse indicazioni riportate dal produttore in etichetta per alcuni prodotti) Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
 
Prodotto Temperatura massima durante il trasporto (°C) Rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata oppure temperatura massima tollerabile nella distribuzione frazionata Normativa di riferimento
Latte crudo di tutte le specie da immettere in lavorazione Mantenimento della catena del freddo e temperatura non superiore a 10°C all’arrivo a destinazione   Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. 1
Latte pastorizzato, in confezioni +4 MAX+9 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Yogurt e altri latti fermentati, in confezioni +4 MAX+14 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni +4 MAX+9 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Ricotta +4 MAX+9 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Burro prodotto con crema di latte pastorizzata +4 MAX+14 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Formaggi freschi prodotti con latte pastorizzato +4 MAX+14 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Burro e burro concentrato (anidro) +6   Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Burro anidro liquido superiore a +32   Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Carni fresche bovine (comprese le specie Bubalus e Bison) – suine – ovicaprine - equine +7   Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII
Pollame +4 MAX+8 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Conigli +4 MAX+8MAX+8 Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Frattaglie +3 MAX+8 Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII
Carni macinate +2   Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII
Preparazioni di carni +4   Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII
Carni separate meccanicamente +2   Reg CE 853/04 All.III, Sez. I, Cap. VII
Selvaggina +4 MAX+8 All. C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n.178)
Selvaggina allevata (cervidi, suidi) +7 MAX+8 Reg. CE 853/04 All. III Sez. XII Cap. II
Materie prime da avviare alla trasformazione per la produzione di grassi fusi di origine animale e ciccioli +7   Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XII Cap. II
Molluschi eduli lamellibranchi in confezione compresi quelli sgusciati appartenenti al genere Chlamys (canestrelli) e Pecten (cappesante) +6   Allegato C Parte II DPR 327/80 (come sostituito con DM 01/04/88 n.178)
Molluschi bivalvi vivi Temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità   Reg CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VIII
Prodotti della pesca freschi, decongelati, prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione   Reg CE 853/04 All. III, Sez. VII, Cap. VIII
Grassi fusi di origine animale e ciccioli da avviare alla trasformazione +7 (tuttavia le materie prime possono essere trasportate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state ottenute)   Reg. CE 853/04 All. III, Sex. XII, Cap.I
Uova Temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche   Reg CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. I
Paste alimentari fresche da vendere sfuse +4 +3 Art. 9 DPR 187/01
Paste alimentari fresche preconfezionate +4 +2 Art. 9 DPR 187/01
Paste stabilizzate Temperatura ambiente (consigliato +18/20)   Art. 9 DPR 187/01
Carni congelate -10 +3 Allegato  Parte I DPR 327/80
Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, congelate -18 -18 Reg. CE 853/04 All.III, Sez. V, Cap. III
Prodotti della pesca congelati -18   con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto di 3°C al massimo    Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VIII
Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati -10 +3 Allegato C Parte I DPR 327/80
Altri gelati -15 +3 Allegato C Parte I DPR 327/80
Burro o altre sostanze grasse congelate -10 +3 Allegato C Parte I DPR 327/80
Pesci interi congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve -9   Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VII
Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata -10 +3 Allegato C Parte I DPR 327/80
Altre sostanze alimentari congelate -10 +3 Allegato C Parte I DPR 327/80
Altre sostanze alimentari surgelate -18 +3 Allegato C Parte I DPR 327/80
Art. 4 D. lgs 110/92
Gelatina e collagene (materie prime da avviare alla trasformazione escluse pelli salate o trattate o essiccate ed ossa sgrassate o essiccate) Stato refrigerato o congelato (salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza)   Reg. CE 853/04 All. III Sez. XIV e XV

 

Magazzinaggio, esposizione e conservazione nel commercio al dettaglio
 

Salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti. Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011

Magazzinaggio (*)
Esposizione e conservazione nel commercio al dettaglio (**)

Alimento Temperatura °C Normativa di riferimento
Bibite a base di latte non sterilizzato +4 Art. 31 DPR 327/80
Yogurt nei vari tipi +4 Art. 31 DPR 327/80
Paste alimentari fresche preconfezionate +4 con tolleranza di +2 Art. 9 DPR 187/01
Paste alimentari fresche da vendere sfuse +4 con tolleranza di +2 Art. 9 DPR 187/01
Paste stabilizzate Temperatura ambiente (consigliato +18/20) Art. 9 DPR 187/01
Latte crudo e colostro di tutte le specie animali +6 (deroga se la trasformazione del latte ha inizio immediatamente dopo la mungitura o entro 4 ore dall'accettazione presso lo stabilimento di trasformazione oppure se l’autorità competente autorizza una temperatura superiore per ragioni tecnologiche connesse alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero caseari o di taluni prodotti ottenuti dal colostro) Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. II
Prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare +4 Art. 31 DPR 327/80
Alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticcera) +4 Art. 31 DPR 327/80
Alimenti deperibili cotti da consumare freddi (arrosti, roast-beef, ecc) +10 Art. 31 DPR 327/80
Carni fresche (bovine-suine-ovicaprine-equine) +7 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. VII
Pollame, coniglio, lepre, roditori +4 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. V
Frattaglie e stomaci, vesciche e intestini trattati (non salati o essiccati) +3 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XIII
Carni macinate e carni separate meccanicamente +2 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. V, Cap. III
Preparazioni a base di carne +4 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. VII
Selvaggina selvatica piccola +4 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IV, Cap. III
Selvaggina grossa +7 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IV, Cap. II
Selvaggina allevata (ratiti: struzzi, emù) +3 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. III
Selvaggina allevata (cervidi, suidi) +7 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. III
Molluschi bivalvi vivi Temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VII, Cap. VIII
Prodotti della pesca freschi, decongelati e prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione Reg. CE 853/04 All. II, Sez. VIII, Cap. VII
Prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione, dopo essere stati congelati a una temperatura non superiore a -20°C in ogni parte della massa per almeno 24 ore Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII. Cap. VII
Prodotti della pesca mantenuti vivi Temperatura e condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità Reg. CE 853 All. III, Sez. VIII, Cap. VII
Uova Temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche Reg. CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. I
Uova liquide +4 (se la trasformazione non viene effettuata immediatamente dopo la rottura, le uova liquide devono essere conservate congelate o a una temperatura non superiore a +4; il periodo di conservazione a +4 prima della trasformazione non deve superare le 48 ore; tuttavia questi requisiti non si applicano ai prodotti destinati a essere privati degli zuccheri, purché tale processo sia eseguito al più presto) Reg. CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. II
Ovoprodotti +4 (i prodotti che non siano stati stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere raffreddati a una temperatura non superiore a +4°C; i prodotti da congelare debbono essere congelati immediatamente dopo la trasformazione) Reg CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap. II
Cosce di rana e lumache Temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente Reg. CE 853/04 All. III Sez. XI
Grassi fusi di origine animale e ciccioli da avviare alla trasformazione +7 (tuttavia le materia prime possono essere immagazzinate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state ottenute) Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XII, Cap. I
Ciccioli +7 (per un periodo max di 24 ore se fusi a una temperatura > a 70°C e se hanno tenore di umidità pari o del 10%) Reg. CE 853/04 All.III, Sez. XII. Cap. II
Gelatina e collagene (materie prime da avviare alla trasformazione escluse pelli salate o trattate o essiccate e ossa sgrassate o essiccate) Stato refrigerato o congelato (salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza) Reg. CE 853/04 All. III, Sez. XIV e XV

(*) se nella colonna "normativa di riferimento" è indicato Reg. CE 853/04 si intende lo stoccaggio presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dello stesso Regolamento

(**) il Reg. CE 853/04 non si applica al commercio al dettaglio salvo quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti. Tuttavia i requisiti specifici di temperatura previsti nell’allegato III delle stesso Regolamento, si applicano al commercio al dettaglio quando le operazioni si limitano al magazzinaggio e al trasporto. Pertanto, per alcuni alimenti di origine animale, nelle fasi di conservazione ed esposizione in vendita al dettaglio, vengono ritenute vigenti, “in via analogica”, le temperature previste dal Reg. CE 853/04. Solo nel caso dei molluschi bivalvi vivi il Reg. CE 853/04 dispone espressamente che la temperatura prevista di applichi anche alla vendita al dettaglio.

Magazzinaggio, esposizione in vendita e conservazione nel commercio al dettaglio
Salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti). Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011

Magazzinaggio (*)
Esposizione in vendita e conservazione nel commercio al dettaglio (**)

Alimento Temperatura Normativa di riferimento
Alimenti surgelati -18 (con fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3°C) Art. 4 D.lgs 110/92
Prodotti della pesca congelati -18 Reg. CE 853 All. III, Sez. VIII. Cap. VII
Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, congelate -18 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. V. Cap. III
Carni congelate (tutte le specie) -18 Reg. CE 853/04 All. III
Pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve -9 Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap. VII
Ciccioli congelati -18 Reg. CE 853/04 All.III, Sez. XII, Cap. II

(*) Se nella colonna "normativa di riferimento" è indicato Reg. CE 853/04 si intende lo stoccaggio presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dello stesso Regolamento.

(**) Il Reg. CE 853/04 non si applica al commercio al dettaglio salvo quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti. Tuttavia i requisiti specifici di temperatura previsti nell’allegato III delle stesso Regolamento , si applicano al commercio al dettaglio quando le operazioni si limitano al magazzinaggio e al trasporto. Pertanto, per alcuni alimenti di origine animale, nelle fasi di conservazione ed esposizione in vendita al dettaglio, vengono ritenute vigenti, “in via analogica”, le temperature previste dal Reg. CE 853/04. Solo nel caso dei molluschi bivalvi vivi il Reg. CE 853/04 dispone espressamente che la temperatura prevista di applichi anche alla vendita al dettaglio.

Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
 

Alimento Temperatura °C Normativa di riferimento
Alimenti deperibili cotti da consumare caldi (piatti pronti, snacks, polli, ecc) da + 60 a + 65 Art. 31 DPR 327/80

Temperature di conservazione degli alimenti venduti tramite distributori automatici o semiautomatici
Salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti.

Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011

Alimento Temperatura °C Normativa di riferimento
Sostanze alimentari di facile deperibilità +4 Art. 32 DPR 327/80
Sostanze alimentari surgelate -18 Art. 32 DPR 327/80
Bevande e piatti caldi da + 60 a + 65 Art. 32 DPR 327/80
Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011
Alimento Temperatura °C Normativa di riferimento
Latte crudo di tutte le specie animali +8 raccolta giornaliera
+6 raccolta non giornaliera
(deroga se la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura oppure per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l’autorità competente concede l’autorizzazione)
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. I
Colostro di tutte le specie animali +8 raccolta giornaliera
+6 raccolta non giornaliera
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. IX, Cap. I
 
Ultimo aggiornamento: 19/02/2020
Condividi questa pagina:
Contatti